Uno degli indubbi vantaggi dell’assicurazione vita? Sicuramente il carattere di impignorabilità e di non sequestrabilità. Che si opti per una polizza per il caso morte, per un’assicurazione per il caso vita o per una mista, si avrà la certezza di tutelare il proprio capitale da azioni sia di pignoramento che di sequestro, pertanto le polizze vita non diventeranno pegno di pagamento.
Ma cosa si intende con impignorabilità dell’assicurazione vita? Con i termini di impignorabilità ed insequestrabilità si intende che le somme derivanti dalla polizze vita, che l’azienda assicuratrice deve al contraente o ad un suo beneficiario, non siano soggette né ad azioni esecutive né tanto meno a quelle cautelari. Tuttavia, secondo quanto stabilito nel 2007 dalla Corte di Cassazione, questi due privilegi vengono a mancare in caso di responsabilità penale, dando origine al sequestro preventivo della polizza vita, azione che può essere applicata anche ai casi di evasione fiscale.
I vantaggi dell’impignorabilità si applicano anche a tutte le controversie ed ai provvedimenti giudiziali a condizione che le assicurazioni vita mantengano la loro funzione previdenziale e non assumano uno scopo finanziario e/o speculativo.
In materia di fallimento, l’impignorabilità persiste. Tuttavia, in determinate condizioni, viene a decadere, come nel caso di revocatoria fallimentare per gli atti eseguiti dal fallito l’anno precedente la sua bancarotta. In questo caso il capitale sottoscritto e versato all’assicurazione rientra a far parte dei beni appartenenti al fallimento e, quindi, viene compreso tra quelli attivi da suddividere tra i creditori.
Pertanto il codice civile ribadisce che i caratteri di non pignorabilità e di non sequestrabilità nell’assicurazione vita rimangono funzionali, tuttavia evidenzia alcune eccezioni e, più precisamente, sottolinea che una polizza vita sottoscritta versando un premio unico perde queste due caratteristiche se il firmatario del contratto, al momento della sua stipula, risultava già essere debitore nei confronti di un istituto bancario o di un ente finanziario pur non essendo ancora dichiarato fallito.
La legge fornisce ai creditori la possibilità di rivalersi sulle somme dovute dall’assicuratore al suo cliente, pertanto facendo decadere il concetto di impignorabilità. Questo si verifica nel caso in cui emerga che la sottoscrizione della polizza vita sia stata dettata dall’intenzione di ridurre il valore del patrimonio con la finalità di arrecare danni ai creditori.
Il sottoscrittore dell’assicurazione vita ha sempre l’opportunità di disinvestire il capitale di polizza a beneficio dei propri creditori richiedendo una revocatoria ordinaria ovvero un sistema conservativo della garanzia patrimoniale. Tale possibilità è attuabile a condizione che il contratto assicurativo non sia stato stipulato da più di cinque anni.